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Messina, Corte di Appello: no pensione reversibilità all’ex moglie. Pronuncia della Cassazione


Nessuna pensione di reversibilità alla ex moglie che ha ricevuto la liquidazione "una tantum" dell’assegno divorzile, percependo l’intera somma in “unica soluzione”.
Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione, con verdetto 22434, depositato il 24/09/2018, a distanza di circa un anno dalla discussione svoltasi nel dicembre 2017.
Viene respinto il ricorso di una donna "liquidata" dall’ex marito in un "unica soluzione". La signora voleva che la seconda moglie dell’ex coniuge, rimasta vedova, dividesse con lei la pensione dell’uomo passato a miglior vita. 
La Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale, dovuto a due pronunce che avevano ritenuto legittimo il diritto alla reversibilità anche per le ex mogli, che avevano divorziato "all’americana", chiedendo l’assegno una volta per tutte. 
La tesi maggioritaria aveva, invece, escluso il "cumulo" di assegno una tantum e reversibilità. 
Le Sezioni Unite affermano che “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, la titolarita’ dell’assegno divorzile “deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione”.
Con la liquidazione "una tantum", spiegano gli "ermellini", occorre “prendere atto che il diritto all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare”. 
Così è stato reso definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Messina che, nel 2014, aveva sbarrato la strada alla richiesta di una ex prima moglie, la signora Anna C., di ottenere dalla seconda moglie dell’ex marito, defunto, una quota della sua pensione di reversibilità.

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